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RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PER MOTIVI PSEUDOSANITARI

August 31, 2021

Entrambe le circolari interne del BKUS sono illegali, poichē violano il principio di non discriminazione stabilito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e dalla Costituzione della Repubblica di Lettonia (art. 91), non essendoci alcuna base logica o fattuale per la disparitā di trattamento ivi stabilita tra lavoratori vaccinati e non vaccinati contro la malattia chiamata COVID-19, poichē tali vaccini non impediscono l’infezione dal virus Sars-Cov2 e pertanto i vaccinati possono contagiare e contagiarsi esattamente come i non vaccinati. La cosa non ē un’opinione, ma ē chiaramente affermata in tutti i documenti ufficiali dei produttori di tali farmaci e nelle avvertenze delle loro schede tecniche. La cosa ē peraltro confermata da innumerevoli evidenze empiriche provenienti da molti Paesi con altissima copertura vaccinale, le cui autoritā sanitarie continuano a fornire dati di enormi quantitā di persone infettate, ammalate e morte pur essendo state completamente vaccinate. Per limitarsi ai casi piū eclatanti, basta far riferimento ai documenti ufficiali delle autoritā sanitarie in Israele e UK. Tutti questi documenti sono pubblici, come le schede tecniche dei vaccini, e il BKUS sarebbe tenuto a conoscerli.

Tali circolari sono illegali anche perchē violano il diritto della persona alla propria integritā fisica e psichica (art. 3.1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), poichē dispongono procedure mediche invasive e dolorose, con frequenza continua e chiaramente discriminatorie, una umiliazione senza sosta che aggiunge un chiaro danno psichico alla persona, danno magnificato dalla violazione continua del proprio corpo. Tale imposizione viola inoltre anche il diritto della persona a negare il proprio consenso a qualsiasi procedura medica (art. 3.2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – art. 5.1 e 5.3 della Convenzione di Oviedo).

Tali diritti sono sanciti da fonti superiori, e rappresentano vincoli internazionali e costituzionali che non possono essere violati neppure da una legge della Repubblica di Lettonia, figuriamoci da circolari interne di una societā di capitali. Del resto, sono principi chiaramente codificati nella legislazione lettone del lavoro (art. 89 della Costituzione della Repubblica di Lettonia – art. 1 della Legge del Lavoro).

Ē doveroso ricordare che anche il Consiglio d’Europa ē intervenuto ben due volte quest’anno per ribadire il divieto assoluto di discriminare una persona per aver scelto di non vaccinarsi (Risoluzione 2361 del 2021, par. 7 – Risoluzione 2383 del 2021, par. 8). Si tratta di divieti specifici che riguardano proprio questi “vaccini” (che in realtā sono terapie geniche sperimentali) contro la COVID-19, escludendo che possano essere resi obbligatori e che chi sceglie di non vaccinarsi possa essere discriminato per questa sua scelta. Il Consiglio d’Europa ē l’organo esecutivo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e le sue Risoluzioni sono vincolanti per gli Stati membri. Le norme statali ad esse contrarie devono dunque essere disapplicate in giudizio.

Le suddette circolari violano infine il diritto della persona alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali piū sensibili, quali sono quelli sanitari (art. 8.1 e 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – art. 9.1 Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 2016). Le regole del MK 360 del 2020, art. 62.22, hanno abilitato il BKUS a trattare i dati sanitari dei propri lavoratori solo al fine di preparare liste collettive di quelli che volevano sottoporsi alla vaccinazione per trasmetterle a chi di competenza, e nient’altro. Non hanno di certo autorizzato il BKUS a divulgare  tali dati personali sanitari a decine di impiegati per formare liste di proscrizione con i nominativi dei lavoratori che avevano scelto di non vaccinarsi, al fine di sottoporli a discriminatorie procedure invasive ed umilianti, e punirli nel caso esercitassero i propri diritti rifiutandosi.

Il BKUS ha dunque introdotto con tali circolari una disparitā di trattamento ingiustificata e punitiva tra i suoi lavoratori, cosa vietata dalla Legge del Lavoro (art. 7.2 – art. 29.4 e 9 – art. 161). Essendo basato su quelle circolari ed essendo intervenuto a seguito delle mie obiezioni a quelle circolari, obiezioni fatte nell’esercizio dei miei diritti, anche l’ordine di sospensione dal lavoro ē illegale, configurando inoltre chiaramente la fattispecie vietata dall’art. 9.1 della Legge del Lavoro. Sta al datore di lavoro fornire prova contraria (art. 9.2 della Legge del Lavoro).

Il richiamo fatto nell’ordine di sospensione all’art. 58.3 della Legge del Lavoro ē poi totalmente infondato. Il datore di lavoro deve provare in che modo la mia condotta sul luogo di lavoro rientri in quelle sanzionate da quell’articolo, tenendo conto che sono una persona in buona salute, non ho fatto un solo giorno di malattia in dieci anni che lavoro presso il BKUS, che non faccio uso di narcotici e non mi ubriaco, e che svolgo il mio lavoro rispettando tutte le norme di sicurezza stabilite quando sono a contatto con i pazienti (mascherina, guanti, distanza, et cetera). Ē poi giusto il caso di far notare che nell’ambulatorio del BKUS, dove lavoro, entrano ed escono centinaia di persone ogni giorno senza che sia loro richiesto di essere testate (un test che peraltro riguarda una sola malattia, quando quelle infettive sono decine); lo stesso vale per le decine di persone che vi lavorano essendo vaccinate, poichē nessuna di loro viene testata, quando ē certo che anche esse possono sia contagiare che contagiarsi.

Del resto, io non ho rifiutato di essere testata, nonostante la palese ed illegale discriminazione. Ho solo chiesto che mi sia messo a disposizione un test che non sia una procedura inutilmente invasiva e dolorosa, oltre che potenzialmente pericolosa. Essere costretta a farsi penetrare nel naso da un bastoncino due volte a settimana ē qualcosa di paragonabile ad uno stupro! Poichē esistono test salivari equivalenti, quelli che il BKUS utilizzava per tutti fino a quando ha cominciato a discriminare i suoi lavoratori per forzare coloro che avevano scelto di non vaccinarsi a sottoporsi a tale terapia genica sperimentale, non vi ē alcun impedimento in tal senso. Ma essi non possono essere a mio carico, come pretenderebbe il BKUS in violazione dell’art. 82.2 della Legge del Lavoro: se il datore di lavoro obbliga il lavoratore ad un test medico, il costo deve sopportarlo il datore di lavoro.

Per tutto quanto sopra esposto, chiedo pertanto all’onorevole Corte di disporre:

1 – l’annullamento dell’ordine di sospensione dal lavoro illegalmente emesso nei miei riguardi dal BKUS;

2 – la corresponsione a mio favore da parte del mio datore di lavoro di una somma pari a tre volte il mio salario medio prima che venissi sospesa dal lavoro, ai sensi dell’art. 58.4 della Legge del Lavoro, e della somma forfettaria di euro cinquecento a liquidazione del danno morale subīto;

3 – l’obbligo per il BKUS di mettere a disposizione dei lavoratori test salivari non invasivi e di sopportarne il costo, se li obbliga ad essere testati.

4 – la condanna del BKUS al pagamento delle spese processuali incorse.

Amen!